Info vaccini scuola materna

Info vaccini scuola materna
Scuola Materna

Cosa devono fare i genitori degli alunni iscritti presso la presente istituzione scolasticaper l’a.s.2017- 2018

 Entro il 10 settembre 2017 per la scuola dell’infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo (per gli alunni fino a 16 anni e 364 giorni):

  • per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione
  • per l’omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni,quali malattia acuta,grave o moderata,con o senza febbre …),e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione;in particolare,l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale può essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica;
  • coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ATS;

entro il 10 marzo 2018 ,nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione,deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

Cosa accade se la famiglia non presenta la documentazione

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola,nei termini previsti,la documentazione richiesta:  i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere alla scuola dell’infanzia,da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla ATS entro dieci giorni;l’ATS contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all’appuntamento oppure,a seguito del colloquio informativo,non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ATS contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo.

Sanzioni previste per le famiglie

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ATS comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro,proporzionata alla gravitàdell’inadempimento(adesempio:alnumerodivaccinazioniomesse). Tuttavia,non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ATS nell’atto di contestazione,a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ATS.


ALLEGATI